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Documento definitivo sui criteri di valutazione per l’attribuzione dell’innovatività terapeutica

Il 12 luglio 2025, AIFA ha pubblicato il documento sui “Criteri di valutazione per l’attribuzione dell’innovatività terapeutica e sulla gestione degli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti“.

Noi di Pharma Value abbiamo analizzato il documento e formulato un nostro commento in merito.

Superamento della distinzione tra innovatività piena e condizionata e requisiti minimi

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto l’accesso al Fondo Farmaci Innovativi anche per i farmaci con innovatività condizionata, purché soddisfino i nuovi criteri. Tuttavia, i nuovi criteri AIFA superano la distinzione tra innovatività piena e condizionata: un farmaco è ora considerato semplicemente innovativo o non innovativo.
Per accedere al Fondo, il farmaco deve dimostrare almeno un bisogno terapeutico, un vantaggio terapeutico aggiunto e una qualità delle prove almeno “Moderato”.
Per i farmaci orfani e alle malattie rare/ultra rare il criterio della qualità delle prove sarà accettato a partire da livelli di evidenza “Basso”.

Introduzione della soglia di prevalenza

Un altro elemento chiave è l’introduzione di una soglia legata alla prevalenza: solo i farmaci destinati a patologie a prevalenza medio-bassa potranno essere considerati innovativi. L’obiettivo di AIFA è evitare che il fondo per i farmaci innovativi venga eccessivamente assorbito da indicazioni ad alta prevalenza, con impatti significativi sul budget. Non è stato chiarito quale sia il cut off che divide un farmaco di media prevalenza da uno di alta in quanto non c’è un riferimento regolatorio riconosciuto e condiviso. Tuttavia, tale criterio non è accompagnato da una soglia esplicita sulla prevalenza e fa riferimento alla popolazione effettivamente eleggibile, tenendo conto di:

• Restrizioni d’uso dell’indicazione autorizzata
• Condizioni di accesso a carico del SSN definite dal registro di monitoraggio

Focus sulla sostenibilità economica e non sull’intrinseco valore dei farmaci

Come Pharma Value ribadiamo che così facendo, farmaci per i quali nel 2015 è nata l’esigenza di istituire un fondo, come il sofosbuvir per il trattamento dell’HCV, oggi non vi potrebbero accedere. Il farmaco Sovaldi (sofosbuvir) ottenne la rimborsabilità in Italia il 5 dicembre 2014, e proprio per sostenere la spesa di farmaci innovativi ad alto impatto, come quelli per l’eradicazione dell’HCV, fu istituito con la Legge di Bilancio 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) un fondo dedicato, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

La soglia di prevalenza come requisito di accesso al fondo sposta il focus più sulla sostenibilità economica che sulla valorizzazione dell’innovazione. Di conseguenza, farmaci che potrebbero eradicare malattie ad alta prevalenza rischiano di rimanere esclusi dal finanziamento, non perché manchino di valore terapeutico, ma perché la loro diffusione li renderebbe troppo onerosi per il Servizio Sanitario Nazionale. Ciò finisce per penalizzare proprio quei farmaci che avrebbero maggiore necessità di un supporto finanziario. I farmaci innovativi per malattie ad alta prevalenza, infatti, comportano un budget impact significativo per il Servizio Sanitario Nazionale e avrebbero bisogno di strumenti di finanziamento adeguati a garantire l’accesso ai pazienti.

Questo cambiamento segna quindi una netta differenza poiché sposta il focus dal riconoscimento del valore terapeutico a quello del controllo dell’impatto economico.

Valutazione del bisogno terapeutico

AIFA definisce in modo dettagliato le categorie di farmaci da considerare nella valutazione del Bisogno Terapeutico, includendo farmaci con indicazioni sovrapponibili, terapie utilizzate negli studi clinici e la Best Standard of Care. Quest’ultima categoria è particolarmente rilevante in quanto comprende anche trattamenti off-label, riconoscendone il ruolo nella pratica clinica.

Rilevanza degli endpoint e confronto con farmaci rimborsati nella valutazione del Vantaggio Terapeutico Aggiunto

Nei nuovi criteri di innovatività, AIFA non valuta solo l’entità del beneficio clinico, ma anche la validità degli endpoint che devono essere clinicamente rilevanti, validati secondo standard riconosciuti a livello internazionale e congrui con la patologia e la linea di trattamento.

È da notare come AIFA specifichi che nell’ambito della valutazione del vantaggio terapeutico aggiunto il confronto deve avvenire solo con i farmaci già presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale. Questo significa che non si terrà conto, nella valutazione dell’efficacia e sicurezza relativa, dei farmaci non ancora rimborsati o inseriti in Legge 648/96, anche se sono usati nella pratica clinica, in contrasto con Il DM 2 agosto 2019 per i criteri negoziali di un farmaco in Italia. Ci auspichiamo, come Pharma Value, che questa metodologia di impossibilità di confronto con i farmaci in 648/96, venga applicata non solo ai farmaci che richiedano l’innovazione ma soprattutto a tutti i farmaci con status di orfano nella procedura di determinazione prezzo e rimborso, poiché tali confronti presentano delle criticità intrinseche in quanto i farmaci in 648 potrebbero non essere stati sottoposti a trial clinici specifici e della stessa robustezza del farmaco autorizzato per l’indicazione considerata, con il rischio che la loro efficacia e sicurezza non sia paragonabile a quella del farmaco oggetto di confronto.

Allineamento con la metodologia del Regolamento HTA europeo

È importante notare come i nuovi criteri mostrino un chiaro allineamento con l’impostazione metodologica prevista dal Regolamento HTA europeo, riguardo il quale abbiamo pubblicato uno speciale, soprattutto nella valutazione dell’efficacia relativa. Questo rafforza la coerenza tra le valutazioni nazionali e il JCA e apre alla possibilità di utilizzare confronti indiretti anche a livello italiano, purché condotti con rigore metodologico. Il vantaggio terapeutico aggiunto non si basa solo sull’entità del beneficio clinico, ma anche sulla qualità dei dati e sulla validità degli endpoint utilizzati.

AIFA definisce una gerarchia nella solidità dei confronti: le analisi indirette ancorate o basate su metodologie giudicate robuste possono essere considerate vicine per affidabilità agli studi randomizzati, ma senza un’equiparazione esplicita. Al contrario, le network metanalisi non ancorate e i confronti indiretti non strutturati vengono trattati come studi osservazionali, con un grado di affidabilità minore.

L’innovatività di classe

Con i nuovi criteri è stata introdotta la dicitura innovatività di classe, che consente l’accesso al Fondo per i Farmaci Innovativi, per il periodo residuo dei 36 mesi, anche a quei medicinali autorizzati per un’indicazione già riconosciuta come innovativa in un altro farmaco appartenente alla stessa classe (cioè con lo stesso meccanismo d’azione).
Pur con una nuova denominazione, il concetto richiama quello di “follower” presente nei criteri del 2017, aggiornandone però la formulazione

Criterio premiante per lo sviluppo dei farmaci in Italia

In ultimo, già nella determinazione a firma del Presidente, c’è un mandato politico chiaro, introduce un criterio premiante per lo sviluppo dei farmaci in Italia nel processo di riconoscimento dell’innovatività. In particolare, la Commissione può tenere conto del fatto che una parte rilevante dello sviluppo del farmaco (preclinico o clinico) sia avvenuta in Italia, valorizzando quindi il contributo della ricerca nazionale.

Focus sugli antibiotici

I medicinali «reserve» della lista OMS AWaRe hanno accesso diretto al Fondo Farmaci Innovativi nel limite di 100 milioni, fino alla scadenza della copertura brevettuale o protezione dei dati e quindi non vengono valutati da AIFA.

L’inserimento di un antibiotico in un fondo economico potrebbe sembrare un apparente paradosso: da un lato, garantisce l’accesso a terapie innovative e necessarie per combattere la resistenza antimicrobica; dall’altro, rischia di essere percepito come un incentivo all’uso, potenzialmente in contrasto con le strategie di stewardship antibiotica.

Tuttavia, questo rischio non sussiste: l’accesso al Fondo per gli antibiotici “reserve” è subordinato alla prescrizione tramite Registro Web AIFA, limitata agli infettivologi o, in loro assenza, ai delegati dei CIO (Comitati Infezioni Ospedaliere), che ne garantiscono così un uso mirato e appropriato.
Pertanto, la presenza di un fondo dedicato non rappresenta un incentivo all’uso indiscriminato, bensì uno strumento per assicurare che nessun paziente venga privato di una terapia salvavita per ragioni economiche e, al contempo, per garantire un ritorno economico alle aziende farmaceutiche che investono nella ricerca e sviluppo di questa tipologia di farmaci.

Infine, sono elencati i vantaggi operativi e finanziari derivanti dall’inserimento nell’elenco di cui gli antibiotici potranno beneficiare:

• Accesso diretto al Fondo, già previsto ma ora normativamente rafforzato.
• Esclusione dal monitoraggio della spesa diretta, con impatto significativo sulla gestione del payback e sulla responsabilità finanziaria delle aziende.

 

Nel pdf il commento e l’analisi del documento dell’AIFA.

 

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