Pharma Value ha analizzato e sintetizzato il titolo VI – Sanità, focalizzando l’attenzione sugli articoli riguardanti la governance del farmaco (Art. 42 – Rifinanziamento del SSN, Art. 43 – Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica, Art. 44 – Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali, Art. 48 – Finanziamento per aggiornamento dei LEA).
TITOLO VI – Sanità
Art. 42 – Rifinanziamento del SSN
Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di:
- 3.000 milioni per il 2024
- 4.000 milioni per il 2025
- 4.200 milioni per il 2026
Stanziati per le finalità di cui agli articoli:
- 10– Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024
- 42– Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale sanitario del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN
- 43– Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica
- 44– Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali
- 45– Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa
- 46– Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati
- 48– Finanziamento per aggiornamento dei LEA
- 50– Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell’assistenza territoriale
- 66– Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca
Art. 43 – Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica
- Il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti è rideterminato nella misura dell’8,5% a decorrere dal 2024
- Il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del 6,8% a decorrere dal 2024
Art. 44 – Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali
Entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l’elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT, nonché l’elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico.
Per i farmaci erogati in regime convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale è sostituito da una quota variabile e da quote fisse:
a) il 6% sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco;
b)una quota fissa di 0,55 euro per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro;
c)una quota fissa di 1,66 euro per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00;
d)quota fissa di 2,50 euro per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00;
e) unaquota fissa di 0,1 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza.
Per i farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche il prezzo al pubblico è da intendersi invariato.
Inoltre, sono riconosciute:
a) una quota fissa di 1,20 euro per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000,00
b) una quota fissa di 0,58 euro per ogni farmaco erogato dalle farmacie – ad esclusione di quelle di cui alla lettera c) – con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000,00
c) una quota fissa di 0,62 euro per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 450.000,00
Ferme restando le quote stabilite per i farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche, a decorrere dal 1° marzo 2024 cessa l’applicazione dei seguenti sconti:
a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia definito ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662 (sconti del 3,75%, 6%, 9%, 12,5% sulle quote di spettanza di aziende farmaceutiche 66,65%, grossisti 6,65 e farmacisti 26,7%per i farmaci diversi da quelli essenziali e per malattie croniche ma di rilevante interesse terapeutico o diversi da questi ad eccezione di quelli non soggetti a ricetta
b) sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007 (payback 5%)
c) sconto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202 (sconto del del 6,8% pari al 4,12 % sul prezzo al pubblicofatto dal produttore, per i farmaci destinati al mercato interno rimborsabili dal SSN, ad esclusione dei prodotti dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza, a grossisti e farmacie)
d) sconto di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122 (sconto del 1,82% sulle quote di spettanza dei grossisti3% e dei farmacisti 30,35% sul prezzo al pubblico delle specialità medicinali di classe A)
È istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l’andamento della spesa connessa all’espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. I partecipanti sono:
- rappresentanti del Ministero della salute
- rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze
- rappresentanti di AIFA
- rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
- rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie
Art. 48 – Finanziamento per aggiornamento dei LEA
Per consentire l’aggiornamento dei LEA è vincolata una quota pari a
- 50 milioni di euro per l’anno 2024
- 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.