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Prossimi passi per la revisione del Regolamento dei farmaci orfani

EPA Congress su Farmaci orfani

La pubblicazione della proposta ufficiale della Commissione europea è prevista per il 29 marzo 2023, ma durante il World Evidence, Pricing and Access Congress – EPA Congress – Thomas Bols, Head of Government Affairs and Patient Advocacy, EMEA e APAC di PTC Therapeutics, Inc., ha anticipato i punti di maggior cambiamento e impatto riguardanti il Regolamento dei farmaci orfani.

Il Regolamento attualmente in vigore ha portato diversi successi riconosciuti da tutti gli stakeholder: Aziende farmaceutiche, gruppi di pazienti e responsabili politici.

Si sono riscontrati inoltre:

  • Forte aumento del numero di farmaci per le malattie rare
  • Gli OMPs (I medicinali orfani) hanno sviluppato diverse aree con significativi bisogni insoddisfatti
  • Aumento sostanziale delle sperimentazioni cliniche
  • Miglioramento della velocità di commercializzazione
  • Aumento dell’uso di protocol assistance (è una consulenza scientifica disponibile per gli sviluppatori di medicinali orfani per le malattie rare).

I motivi che hanno portato alla revisione del Regolamento sui medicinali orfani sono molteplici:

  • Pressione politica: i “fallimenti del mercato” di alcuni farmaci che sono stati ritirati dopo la loro autorizzazione, i prezzi elevati, l’accesso non uniforme tra gli Stati membri e la mancanza di trasparenza
  • Implementazione di nuove tecnologie: terapie geniche e cellulari, OGM ecc.
  • Riordino della legislazione: c’è bisogno di combinare e razionalizzare più atti legislativi (ad es. GPL) sparsi relativi a tale materia

 

Gli argomenti chiave sono:

1) Designazione “Orfano”: ci si aspetta un possibile confronto anche con farmaci off label e con la pratica clinica.

2) Esclusività del mercato orfano: se risponderà ad un alto bisogno medico insoddisfatto il farmaco avrà un’esclusiva di mercato di 10 anni, altrimenti a 9 anni (per i farmaci orfani oggi è di 10). Generalmente per i farmaci non orfani è di 5 anni.

3) Condizioni relative al lancio sul mercato (ed incentivi): il prodotto dovrebbe essere rilasciato e fornito continuativamente ed in quantità sufficiente per coprire le esigenze dei pazienti negli Stati membri dell’UE in cui l’autorizzazione all’immissione in commercio è valida. Per ricevere la proroga [sic] il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve presentare domanda [sic] tra il 34° ed il 36° mese o per le PMI tra il 46° e il 48° mesi dopo la data dell’immissione in commercio iniziale. Il lancio in tutti i 27 Stati membri dell’UE (a meno che lo stato membro non rinunci) darà un anno in più di esclusività.

Per presentare domanda, i richiedenti dovranno fornire la documentazione degli Stati membri che confermi il rispetto delle condizioni o la rinuncia alle condizioni

Lo Stato membro rilascia una conferma di conformità, una dichiarazione di non conformità o fornisce una rinuncia, entro 60 giorni dalla richiesta del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio.

4) Massimo bisogno terapeutico insoddisfatto HUMN: l’EMA elabora linee guida scientifiche per l’applicazione di cosa sia un massimo bisogno terapeutico insoddisfatto, previa consultazione della Commissione europea e delle parti coinvolte nel meccanismo di cooperazione.

Partendo dal presupposto che tutti i medicinali orfani (OMPs) sono già designati come rispondenti a bisogni medici insoddisfatti, la nuova definizione richiama quelli che rispondono ad un massimo bisogno terapeutico.

Per qualificarsi in questo modo, il prodotto deve ridurre in modo significativo la morbilità o la mortalità per una parte rilevante della popolazione

Per quanto riguarda questi importanti cambiamenti sono state riscontrate queste principali criticità:

  1. Designazione orfana. A causa del rischio aggiunto di confronto off-label e negazione della designazione orfana. Ci potrebbero essere delle conseguenze impreviste della definizione di “vantaggio significativo”.
  2. Esclusività del mercato orfano. Un periodo minore di esclusività di mercato per un farmaco orfano che non soddisfa i criteri di bisogni terapeutici altamente insoddisfatti riduce gli incentivi prima concessi ai farmaci con status di orfano, questo potrebbe avere un impatto sulla ricerca e sulle negoziazioni nei paesi.
  3. Condizionalità del lancio sul mercato. Sono dei requisiti potenzialmente gravosi per l’esclusività del mercato di un farmaco orfano. Le aspettative sono irrealistiche per le piccole e medie imprese e per i farmaci orfani ATMP.
  4. Bisogno terapeutico insoddisfatto: non è chiaro cosa si intenda nella proposta del regolamento la “popolazione di pazienti rilevante”, così come chi deciderà quali prodotti rispondano a tale criterio.

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